Chi siamo | Contatti | 342 6556430

SALDI INVERNALI 2024

Lo scorso 27 novembre,  con Deliberazione della Giunta Regionale, è stato definito il periodo di vendita di fine stagione per l’anno 2024.

 Nelle Marche, i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio e termineranno il 1 marzo mentre per quelli estivi si dovrà attendere il 6 luglio e avranno una durata di circa  2 mesi, fino al 1 settembre .

Siamo quindi alle porte del 5 gennaio ed è bene ricordare la presenza di una nuova norma che tutela i consumatori. Stiamo parlando di una disposizione relativa a “indicazione di annunci di  riduzione dei prezzi nel corso delle campagne promozionali”. In pratica, cosa significa?

 Al consumatore deve essere chiaramente esposto il prezzo precedentemente applicato dal venditore. Per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l’applicazione della riduzione di prezzo. Questo principio si applica sia per gli acquisti di prodotti online sia all’interno dei locali commerciali. Esistono tuttavia dei casi in cui questa regola non trova attuazione: i prezzi di lancio,  le vendite sottocosto,  la vendita di prodotti agricoli, quelli alimentari deperibili e i libri che seguono una normativa specifica (Legge 15/2020). Facciamo un esempio, come indicato nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: se l’annuncio della riduzione del prezzo offre uno “sconto del 50% e il prezzo più basso negli ultimi 30 giorno era di 100 euro, il venditore dovrà presentare “100 euro” quale “ prezzo precedente” barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50%. Questo principio che disciplina “gli annunci di riduzione dei prezzi” è in vigore dal 1 luglio 2023 e fa riferimento all’articolo 17 bis del Codice del Consumo. L’acquisizione di questa regola ha alle spalle un iter molto lungo. Solo nel marzo 2023  con il Decreto Legislativo n. 26 è stata tardivamente recepita la Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di tutela dei Consumatori. La Direttiva, meglio nota come Direttiva Omnibus, nasceva a seguito della scarsa uniformità degli Stati Membri in materia di comunicazioni ai consumatori. Il Decreto Legislativo n. 26 è  conseguentemente intervenuto sul Codice del Consumo definendo la mancata applicazione di questo nuovo principio una pratica commerciale scorretta soggetta a sanzioni.

Quindi ricapitolando, nel cartellino che accompagna il prodotto scontato devono essere chiaramente indicati 3 elementi:

  • la percentuale di sconto
  • il prezzo finale
  • il prezzo più basso applicato nei 30 giorni  che precedono l’avvio dei saldi.

Quest’ ultima informazione è finalizzata ad arginare il fenomeno dei pochi ma scorretti commercianti che poco prima dell’avvio dei saldi gonfiano il prezzo di un prodotto per far risultare la successiva percentuale di sconto un affare imperdibile. Consigliamo quindi ai consumatori di rivolgersi ad un negoziante di fiducia non solo per non incappare in queste pratiche commerciali scorrette ma anche per alimentare il commercio di prossimità, che  rafforza il nostro territorio non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e identitario.